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Apertura della Partita Iva: Regime fiscale agevolato forfetario


Legge di stabilità 2016: il regime fiscale agevolato forfetario per le nuove Partite Iva

Importanti novità per coloro che intendono aprire una partita IVA: dal 1° gennaio 2016 cambiano le regole per i regimi con partita IVA agevolata. Dal regime dei minimi al regime forferario: la Legge di Stabilità 2016 rende ufficiale questo passaggio dopo il rinvio dello scorso anno. Dal 1° gennaio 2016 l’unica partita IVA a regime agevolato sarà quella con il regime forfetario; il regime dei minimi potrà essere mantenuto fino alla naturale scadenza (quinquennio ovvero compimento del 35° anno di età del contribuente).

Ecco nel dettaglio tutte le novità e i cambiamenti previsti per la Partita IVA 2016, sia per il residuale regime dei minimi che per il nuovo regime forfetario.

Partita IVA 2016, regime forfetario: requisiti e condizioni di accesso

La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto il nuovo regime forfetario: dal 1° gennaio 2016 sarà l’unico regime agevolato per chi apre una nuova partita IVA.

Ecco quali sono le condizioni e i requisiti previsti per l’accesso alla partita IVA con il nuovo regime forfetario 2016:

  • non aver conseguito ricavi o compensi superiori ai limiti indicati nell’allegato della Legge di Stabilità 2016, diversi a seconda del codice Ateco di riferimento;

  • non aver sostenuto spese per collaboratori superiori a 5.000 euro lordi;

  • non aver superato i 20.000 euro di costi lordi per ammortamento di beni strumentali.

Sono esclusi, invece, dall’accesso alla partita IVA con il regime forfetario 2016 i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

  • regimi speciali IVA o regime forfetari per la determinazione del reddito;

  • contribuenti non residenti, salvo che non si produca almeno il 75% del reddito in Italia e si assicuri un elevato scambio di informazioni;

  • contribuenti che come attività abituale effettuano cessioni di fabbricati, terreni edificabili, mezzi di trasporto nuovi.

Partita IVA, regime forfetario: limiti fatturato/ricavi annuali e coefficienti di reddito

Il regime forfettario prevede un regime di tassazione con imposta sostitutiva da applicare al prodotto tra il fatturato realizzato e il coefficiente di redditività (che varia in funzione del codice attività con cui la partita IVA è stata aperta). I limiti di ricavi/fatturato e il coefficiente di redditività dipendono dal tipo di attività svolta, a sua volta inquadrato in uno specifico codice ATECO.

Ecco l’elenco dei limiti di reddito, ricavi/fatturato e coefficiente di redditività divisi a seconda del settore economico di riferimento (tra parentesi le radici del codice ATECO):

  • Industrie alimentari e delle bevande (10 - 11) coefficiente redditività è il 40% limite ricavi/fatturato 45.000 euro;

  • Commercio all’ingrosso e al dettaglio [45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9] limite ricavi/fatturato è 50.000 con coefficiente di redditività al 40%;

  • Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande (47.81): limite fatturato/ricavi 40.000 e coefficiente di redditività al 40%;

  • Commercio ambulante di altri prodotti (47.82 - 47.8): limite fatturato/ricavi 30.000 e coefficiente di redditività al 54%;

  • Costruzioni e attività immobiliari (41 - 42 - 43) - (68): limite fatturato/ricavi 25.000 e coefficiente di redditività all’ 86%;

  • Intermediari del commercio (46.1): limite fatturato/ricavi 25.000 e coefficiente di redditività al 62%;

  • Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 - 56): limite fatturato/ricavi 50.000 e coefficiente di redditività al 40%;

  • Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 -73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88): limite fatturato/ricavi 30.000 euro e coefficente di redditività al 78%;

  • Altre attività economiche (da 01 a 03 a 05 a 09), (da 12 a 33, da 35 a 39), (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) -(84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99) limite fatturato/ricavi 30.000 euro e coefficiente di redditività al 67%.

Partita IVA 2016, regime forfetario: tassazione, aliquota al 5% per 5 anni e al 15% dal 6° anno

La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un particolare regime di tassazione per la Partita IVA in regime forfetario 2016:

  • aliquota dell’imposta sostitutiva al 5% per i primi 5 anni;

  • dal sesto anno l’aliquota dell’imposta sostitutiva sale al 15%.

L’imposta sostitutiva è l’unica forma di imposizione fiscale sul reddito dei contribuenti nel regime forfetario e sostituisce l’IRPEF (ordinaria e addizionali) e l’IRAP; l’IVA non è dovuta.

Partita IVA, novità: regime dei minimi entro fine 2015

Qualora il contribuente dovesse decidere di aprire una partita IVA entro il 31 dicembre 2015 potrà fruire certamente del regime dei minimi previsto dalla normativa 2011. Queste le principali condizioni previste:

  • tassazione al 5%;

  • tetto di ricavi per fruire delle agevolazioni pari a 30.000 euro;

  • durata massima pari a 5 anni o superiore se il contribuente, al 5° anno, non abbia ancora compiuto il 35° anno di età.

Partita IVA 2016, regime forfetario e regime previdenziale

Dal punto di vista previdenziale il regime forfettario prevede che i contributi INPS siano calcolati sul reddito determinato a forfait in base ai criteri fiscali. Per le ditte individuali è stata prevista la riduzione del 35% dei contributi minimi dovuti dagli iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti. Di conseguenza, i contribuenti che apriranno una partita IVA per lo svolgimento di un’attività di impresa dovranno versare un minimale ridotto del 35% (quindi non si applicherà più il minimale INPS previsto in precedenza per artigiani e commercianti in regime ordinario) più la quota proporzionale calcolata sul reddito determinato a forfait. Ovviamente ciò comporta un vantaggio immediato in termini finanziari ma, contemporaneamente, una penalizzazione in termini di accumulo del montante contributivo.

Per i lavoratori autonomi non iscritti ad alcun albo professionale e titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata INPS l’aliquota contributiva viene confermata al27,72% anche per il 2016. Il blocco riguarda esclusivamente i lavoratori autonomi titolari di partita IVA ed iscritti esclusivamente alla Gestione Separata INPS professionisti senza cassa.

Dal 1° gennaio 2016 aumenta dal 23,50% al 24%, invece, l’aliquota contributiva dovuta dai titolari di partita IVA titolari di pensione o già assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria.

Novità Partita IVA 2016: dal 1° gennaio 2016 l’unico regime agevolato sarà il forfetario

Riepilogando: con la Legge di Stabilità 2016 l’ unico regime agevolato sarà il regime forfetario. Chi apre una partita IVA a partire dal 1° gennaio 2016 sarà soggetto ad un regime di tassazione pari al 5% per i primi 5 anni di attività, oltre i quali tale aliquota sale al 15%. Il tetto di ricavi, fatturato e reddito dipenderà dai parametri previsti rispetto al tipo di attività svolta ma non ci saranno più limiti temporali di riferimento.

L’alternativa per i titolari di partita IVA 2016 sarà dunque tra:

  • regime ordinario, quindi tassazione sui redditi, Irap, IVA e studi di settore;

  • regima agevolato, quindi imposta sostitutiva da applicare al prodotto tra il coefficiente di redditività ed il fatturato prodotto, esenzione dalla tassazione Irpef, IRAP, IVA più le semplificazioni contabili e formali.

Partita IVA: conviene il regime dei minimi o il regime forfetario?

Lo scorso anno, il mese di dicembre registrò un significativo aumento delle aperture di partita IVA. Fu la conseguenza della corsa al regime dei minimi, che di li a poche settimane sarebbe scomparso. Com’è noto, successivamente il decreto milleproroghe rinviò l’entrata in vigore del nuovo regime. Oggi i contribuenti si chiedono: meglio il regime dei minimi o il nuovo regime forfetario? E’ difficile dare una valutazione poiché occorre analizzare le singole situazioni soggettive. In linea di principio i contribuenti che possiedono elevati livelli di costi da poter portare in deduzione dal reddito hanno verosimilmente più convenienza con il regime dei minimi. Tuttavia, appare molto saggia la decisione del Governo (spinta da associazioni professionali e sindacali) di alzare i limiti di ricavi/fatturato/reddito previsti in base al codice ATECO di riferimento: quelli originari erano davvero troppo bassi. Quest’ultimo aspetto rende il regime forfetario più conveniente per i contribuenti che non possiedono un sistema di costi rilevante da portare in deduzione dal proprio reddito.

(tratto dal sito Forexinfo.it)

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