Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo
E' uscita la circolare n. 5/E con la quale l’Agenzia delle Entrate fornisce le linee guida per la corretta interpretazione delle norme che regolano il credito, soffermandosi sui requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso, sulle relative modalità di determinazione e di utilizzo, sulla documentazione necessaria e, per l’appunto, sulla possibilità di cumulare l’agevolazione con altri bonus.
Trattasi di una misura volta a incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo introdotta nel 2013 dall’articolo 3 del D.L. 145/2013 che però ha trovato attuazione solo lo scorso anno, rinnovata dalla legge di Stabilità 2015, con l’emanazione del D.M. 27 maggio 2015.
La nuova versione del credito d’imposta si caratterizza per una più rapida possibilità di fruizione da parte dei beneficiari e per una maggiore semplificazione delle procedure. Infatti, il bonus è ora concesso in maniera automatica, a seguito dell’effettuazione delle spese agevolate, senza che sia necessaria la presentazione di un’apposita istanza per via telematica.
I soggetti beneficiari
Il beneficio è riservato a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo. A tal fine non rilevano natura giuridica, settore economico di appartenenza, regime contabile adottato e dimensioni.
Pertanto, rientrano nell’ambito soggettivo dell’agevolazione anche gli enti non commerciali, con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata, i consorzi e le reti d’impresa strutturate come reti-soggetto. Le reti-contratto, infatti, sono prive di soggettività tributaria, per cui gli atti posti in essere in esecuzione del programma producono effetti direttamente in capo ai partecipanti.
Per le imprese solari, la finestra temporale di maturazione del credito va dal 2015 fino al 2019. Sul punto, la circolare osserva che la norma istitutiva del credito non pone alcuna condizione riguardante la data di inizio dell’attività; quindi, possono beneficiare del bonusanche le imprese che hanno intrapreso l’attività a partire dal 2015.
Ambito oggettivo
Le attività di ricerca e sviluppo agevolabili sono specificatamente individuate dal decreto attuativo in quelle relative:
alla ricerca fondamentale. Ricadono in questa categoria i lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
alla ricerca industriale. Sono classificabili in questa categoria la ricerca pianificata o le indagini critiche per acquisire nuova conoscenze da utilizzare nel mettere a punto nuovi prodotti e la creazione di sistemi complessi per la ricerca industriale;
allo sviluppo sperimentale. Vi rientrano le attività di acquisizione e utilizzo di conoscenze scientifiche e tecnologiche al fine di produrre progetti per prodotti, processi o servizi nonché le attività di realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali.
Non sono considerate attività agevolabili, invece, le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
Oltre alle attività di ricerca e sviluppo, il decreto attuativo individua in modo tassativo anche le spese ammissibili ai fini del calcolo del credito d’imposta. Esse sono classificate inquattro tipologie:
le spese per personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
le spese per strumenti a attrezzature di laboratorio;
le spese per contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, nonché quelli stipulati con altre imprese;
le spese per competenze tecniche e privative industriali.
Quest’ultima categoria, aggiunta dalla legge di Stabilità 2015, rende agevolabili anche i costi sostenuti per il personale non altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca eleggibili.
L’imputazione degli investimenti in ricerca e sviluppo ad uno dei periodi di imposta di vigenza dell’agevolazione (2015–2019) avviene secondo le regole generali di competenza fiscale, previste dall’articolo 109 del Tuir. Tale criterio è applicabile anche ai soggetti che determinano il proprio reddito su base catastale o forfettaria, nonché alle imprese Iasadopter.
Al riguardo, la circolare precisa che sono comunque agevolabili tutti gli investimenti effettuati durante il periodo di vigenza del beneficio, ancorché le relative attività di ricerca siano state avviate prima del periodo di applicazione dell’agevolazione e, quindi, per le imprese solari, prima del 2015.
Utilizzo e rilevanza del credito d’imposta
Il comma 1 dell’articolo 3 attribuisce il credito di imposta “nella misura del 25 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015”. Inoltre, il successivo comma 7 prevede che “per le spese relative alle lettere a) e c) (si tratta delle spese per personale altamente qualificato e per contratti di ricerca con istiotuzioni) del comma 6 il credito di imposta spetta nella misura del 50 per cento delle medesime”.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997 (cd. compensazione orizzontale) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello i cui costi sono stati sostenuti. Pertanto, un’impresa solare che ha maturato un credito di imposta a fronte di investimenti ammissibili realizzati nell’esercizio 2015, poteva utilizzare il credito dal 1° gennaio 2016.
La circolare ricorda che per consentire la fruizione dell’agevolazione, con la risoluzione n. 97/E/2015, è stato istituito il codice tributo “6857”.
Relativamente ai limiti di utilizzo, il credito:
spetta fino a un importo massimo annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari ad euro 30.000. Al fine di assicurare il rispetto del limite è necessario che le compensazioni siano effettuate esclusivamente presentando il modello F24 attraverso Entratel o Fisconline;
non soggiace al limite di euro 250.000 di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007;
non soggiace al limite generale di compensabilità dei crediti d’imposta pari a euro 700.000;
non soggiace al divieto di compensazione applicabile in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti di ammontare superiore a euro 1.500.
Per quanto riguarda, invece, la rilevanza fiscale del credito:
esso non concorre alla formazione della base imponibile Irpef/Ires, né alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell’Irap;
esso non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibiledal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 61 del Tuir;
esso non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del Tuir.
La circolare contiene una serie di esempi di calcolo dell’agevolazione. In questa sede è appena il caso di ricordare che, ai fini della determinazione del credito di imposta, è necessario preliminarmente quantificare la “spesa incrementale complessiva”. Essa è rappresentata dalla differenza positiva tra l’ammontare degli investimenti realizzati nel periodo di imposta per il quale si intende fruire dell’agevolazione e il valoredell’investimento medio realizzato nei tre esercizi precedenti a quello di prima applicazione dell’agevolazione.
Tratto da www.euroconference.it (autore Alessandro Bonuzzi)