Assegnazione agevolata dei beni ai soci
La Legge di stabilità 2017 prevede una riapertura per assegnare ai soci in modo agevolato i beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri intestati a società di qualsiasi forma.
La disposizione ricalca esattamente la precedente disposizione già attiva dal 1 gennaio 2016, per cui valgono regole e chiarimenti fin qui forniti.
Per tali assegnazioni è prevista una tassazione agevolata calcolata, nel caso dei beni immobili, sul valore catastale degli stessi.
Sarà così possibile assegnare o vendere ai soci i beni intestati alla società e procedere poi ad esempio allo scioglimento della stessa.
Se non ci fosse l'agevolazione, secondo le disposizioni ordinarie, l’assegnazione di un bene dell’impresa ad un socio rileva in capo alla società come materia imponibile (ricavo/plusvalenza) e in capo al socio assegnatario quale reddito tassato (distribuzione di utili in natura).
La norma in commento consente invece alla società di far fuoriuscire i beni oggetto dell’agevolazione, pagando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap pari a:
l’8%;
il 10,5% se la società risulta non operativa in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione.
L’imposta sostitutiva va applicata su una base imponibile determinata quale differenza tra il valore normale di mercato del bene assegnato ed il costo fiscalmente riconosciuto.
Nel caso di assegnazione di immobili, è possibile far riferimento al valore catastale dell’immobile (determinato applicando alla rendita catastale i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'art. 52 Dpr 131/1986), al posto del meno conveniente valore normale.
Per quanto riguarda le imposte indirette, per le assegnazioni o cessioni soggette adimposta di registro le aliquote dell'imposta proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
L’Iva va invece applicata secondo le regole ordinarie (art. 2, co. 2, n 6 Dpr 633/1972).
Gli atti andranno effettuati entro il 30 settembre 2017, mentre l'imposta sostitutiva andrò pagata:
per il 60% entro il 30 Novembre 2017;
per il 40% entro il 16 Giugno 2018.
Sarà anche possibile per l'imprenditore individuale estromettere dall'azienda i beni immobili strumentali ad essa intestati, con il pagamento dei un'imposta sostitutiva dell'8%. In questo caso l'operazione andrà fatta entro il 31 Maggio 2016.